IL MANDATO DI ARRESTO EUROPEO UNA DERIVA TOTALITARIA E ANTICOSTITUZIONALE


La nuova normativa in tema di "mandato di arresto europeo" disvela l'anima giacobina o totalitaria dell'Europa di Maastricht e Bruxelles.

Sono infatti previste norme che abrogano di fatto alcuni nostri principi costituzionali e cancellano istituti di diritto processuale unanimamente riconosciuti ed applicati dagli Stati europei.

Ci limitiamo a segnalare le più devastanti novità.

1. Chiunque potrà essere estradato su richiesta dell'autorità giudiziaria di uno degli Stati membri della UE anche in relazione a fatti commessi sul territorio del proprio Stato.

Dunque, un cittadino italiano potrà essere estradato in qualsiasi paese europeo (o un domani anche in Israele o in Turchia se questi paese "democratici" che rispettano i diritti umani aderiranno all'Unione secondo i desideri di Berlusconi e Fini) anche se il fatto che gli viene contestato è stato commesso in Italia.


E' evidente che una simile prospettiva si pone in evidente contrasto col principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge che, in applicazione della nuova disciplina "eurototalizzante", sarà rottamato; con esso verranno meno tutte le cautele che assicurano al cittadino la garanzia di venir giudicato da un magistrato non "ad hoc".

Si arriverà all'assurdo che un fatto commesso a Bologna, non giudicabile da un magistrato di Modena, sarà invece legalmente perseguibile da un magistrato di Copenaghen.

2. E' soppresso il principio della doppia punibilità del fatto.

In forza di detto principio l'estradizione, secondo la normativa attualmente in vigore, non potrebbe mai essere concessa se il fatto per cui è stata domandata non è considerato reato nell'ordinamento del paese richiesto.

Anche tale principio è in procinto di essere scardinato.

Nell'ambito di 32 categorie di reati, definite in termini di sconcertante genericità e tali dunque da abbracciare una serie indefinita e indefinibile di figure criminose, si ammette che l'estradizione possa essere concessa anche se il fatto che ha dato origine al mandato d'arresto non costituisce reato nel territorio dello Stato d'esecuzione.

Così, per esemplificare, se in qualsiasi paese della UE la tartaruga palustre è considerata specie protetta e si prevede la punizione penale per qualsiasi atto di commercio di tale animale, un cittadino italiano che in
Patria ne ponga in vendita degli esemplari ( lecitamente, poiché non vietato) potrebbe venire estradato verso il paese richiedente.

La genericità delle categorie di reati previste dal trattato e l'abolizione della condizione della doppia punibilità smantellano i principi costituzionali di legalità e tassatività della norma penale.

3. E' soppressa la limitazione della non estradabilità del cittadino per reati politici.

Tale divieto, sancito dall'art. 26 della Costituzione è soppresso dalla normativa europea.

Potrà dunque accadere che un cittadino italiano il quale esprima un'opinione (su temi politici o sociali) penalmente indifferente per il nostro ordinamento ma considerata illecita per un ordinamento di un altro paese della UE, potrà ivi essere estradato (ma il termine giusto sarebbe deportato) per rispondere di un reato di opinione.

La voluta fumosità della descrizione di tale genere di condotte (genericità comune a tutte le normative incriminatrici previste dai singoli Stati europei, non ultima l'Italia) favorirà il proliferare di processi alle idee.

Per esemplificare, se un cittadino o un'associazione politica italiana chiede l'adozione di una normativa europea che preveda che i cittadini comunitari siano favoriti nell'assegnazione di alloggi o pubblici benefici,
potrà accadere che un giudice di altro Stato, per esempio della Francia, in un'interpretazione delle norme c.d. antirazziste contemplate dalla legge Gayssot, potrà chiedere la persecuzione penale e l'estradizione del cittadino o del rappresentante dell'associazione politica italiana anche se il fatto non è stato commesso in Francia, non costituisce reato in Italia e in barba alla garanzia costituzionale della non estradabilità del cittadino per reati politici.