La nuova normativa in tema di "mandato di arresto europeo"
disvela l'anima giacobina o totalitaria dell'Europa di Maastricht
e Bruxelles.
Sono infatti previste norme che abrogano di fatto alcuni
nostri principi costituzionali e cancellano istituti di
diritto processuale unanimamente riconosciuti ed applicati
dagli Stati europei.
Ci limitiamo a segnalare le più devastanti novità.
1. Chiunque potrà essere estradato su richiesta
dell'autorità giudiziaria di uno degli Stati membri
della UE anche in relazione a fatti commessi sul territorio
del proprio Stato.
Dunque, un cittadino italiano potrà essere estradato
in qualsiasi paese europeo (o un domani anche in Israele
o in Turchia se questi paese "democratici" che
rispettano i diritti umani aderiranno all'Unione secondo
i desideri di Berlusconi e Fini) anche se il fatto che gli
viene contestato è stato commesso in Italia.
E' evidente che una simile prospettiva si pone in evidente
contrasto col principio costituzionale del giudice naturale
precostituito per legge che, in applicazione della nuova
disciplina "eurototalizzante", sarà rottamato;
con esso verranno meno tutte le cautele che assicurano al
cittadino la garanzia di venir giudicato da un magistrato
non "ad hoc".
Si arriverà all'assurdo che un fatto commesso a
Bologna, non giudicabile da un magistrato di Modena, sarà
invece legalmente perseguibile da un magistrato di Copenaghen.
2. E' soppresso il principio della doppia punibilità
del fatto.
In forza di detto principio l'estradizione, secondo la
normativa attualmente in vigore, non potrebbe mai essere
concessa se il fatto per cui è stata domandata non
è considerato reato nell'ordinamento del paese richiesto.
Anche tale principio è in procinto di essere scardinato.
Nell'ambito di 32 categorie di reati, definite in termini
di sconcertante genericità e tali dunque da abbracciare
una serie indefinita e indefinibile di figure criminose,
si ammette che l'estradizione possa essere concessa anche
se il fatto che ha dato origine al mandato d'arresto non
costituisce reato nel territorio dello Stato d'esecuzione.
Così, per esemplificare, se in qualsiasi paese della
UE la tartaruga palustre è considerata specie protetta
e si prevede la punizione penale per qualsiasi atto di commercio
di tale animale, un cittadino italiano che in
Patria ne ponga in vendita degli esemplari ( lecitamente,
poiché non vietato) potrebbe venire estradato verso
il paese richiedente.
La genericità delle categorie di reati previste
dal trattato e l'abolizione della condizione della doppia
punibilità smantellano i principi costituzionali
di legalità e tassatività della norma penale.
3. E' soppressa la limitazione della non estradabilità
del cittadino per reati politici.
Tale divieto, sancito dall'art. 26 della Costituzione è
soppresso dalla normativa europea.
Potrà dunque accadere che un cittadino italiano
il quale esprima un'opinione (su temi politici o sociali)
penalmente indifferente per il nostro ordinamento ma considerata
illecita per un ordinamento di un altro paese della UE,
potrà ivi essere estradato (ma il termine giusto
sarebbe deportato) per rispondere di un reato di opinione.
La voluta fumosità della descrizione di tale genere
di condotte (genericità comune a tutte le normative
incriminatrici previste dai singoli Stati europei, non ultima
l'Italia) favorirà il proliferare di processi alle
idee.
Per esemplificare, se un cittadino o un'associazione politica
italiana chiede l'adozione di una normativa europea che
preveda che i cittadini comunitari siano favoriti nell'assegnazione
di alloggi o pubblici benefici,
potrà accadere che un giudice di altro Stato, per
esempio della Francia, in un'interpretazione delle norme
c.d. antirazziste contemplate dalla legge Gayssot, potrà
chiedere la persecuzione penale e l'estradizione del cittadino
o del rappresentante dell'associazione politica italiana
anche se il fatto non è stato commesso in Francia,
non costituisce reato in Italia e in barba alla garanzia
costituzionale della non estradabilità del cittadino
per reati politici.