Al fine di contrastare l’importazione
dei prodotti cinesi in Italia i compiti della Guardia di
Finanza sono vasti e completi, a parer mio non vi è
un giusto interesse politico atto a contrastare l’importazione
di detti prodotti infatti il servizio navale della Guardia
di Finanza è oggi il più completo e specializzato
organismo di polizia (giudiziaria, finanziaria, tributaria,
economica di sicurezza militare), cui lo stato possa disporre
in mare.
Il servizio di vigilanza in mare della G.di F. , sorto quale
attività di polizia doganale marittima – a
tutele degli interessi prettamente fiscali e quale necessari
completamento dell’attività di vigilanza e
di contrasto al contrabbando svolta dai reparti di terra
-, nel corso degli anni ha visto progressivamente ampliati
i settori di intervento, al punto che il servizio navale
del corpo può essere considerato oggi il più
completo e specializzato organismo di polizia.
Il servizio navale del corpo, considerato nel contesto della
più generale organizzazione della Guardia di finanza
– con poteri propri ed esclusivi di polizia tributaria
che l’ordinamento giuridico le conferisce, rappresenta
oggi un efficace strumento per la vigilanza sul mare, ad
esso sono affidati compiti di polizia finanziaria marittima
– polizia marittima, di assistenza e segnalazione
– sicurezza e soccorso in mare – polizia ecologica,
antinquinamento e di tutela dei patrimoni ittico e archeologico
sottomarino.-
La facoltà ed i poteri demandati alla G. di F. disciplinati
da norme di carattere interno oltre che da convenzioni internazionali,
sono ovviamente mutevoli in relazione alle delimitazioni
spaziali (acque interne – mare territoriale –
alto mare) oltre che in dipendenza delle varie classificazioni
giuridiche dei mezzi nautici, alla loro nazionalità
ed alla loro naturale destinazione (navi mercantili –
da diporto – da pesca)
Nella zona di Vigilanza doganale marittima, il cui concetto
spaziale è stato modificato ed adeguato ai tempi
da due distinte leggi (14.08.1974 nr. 359 e D.P.R. 26.3.1977
NR. 816 modificatrici di alcuni contenuti dell’art.
2 del codice della navigazione) la G. di F. esercita una
duplice attività di polizia marittima e di polizia
finanziaria. I servizi a carattere finanziario a sua volta
si suddividono in servizi di polizia tributaria e altri
servizi di polizia finanziaria. Il servizio di polizia tributaria
consente di tutelare un ampio arco di interessi, primeggia
tra questi il servizio di polizia doganale, se non ai fini
della riscossione dell’imposta , ai fini della tutela
dell’interesse fiscale.
Altro importante settore, ai fini tributari e quello relativo
alla imposizione diretta. In questo campo vanno tenuti presenti
i pericoli di evasione fiscale connessi all’esercizio
di natanti bandiera di comodo (panamense, liberiana, honduregna).
Si tratta di evitare l’elusione degli obblighi fiscali
che consistono nell’occultare l’elemento patrimoniale
(natante da diporto) simulando l’attribuzione del
natante a club nautici esteri ovvero a persone fisiche o
giuridiche straniere.
Per le navi straniere e italiane di stazza netta non superiore
alle 200 tonnellate la G. di F. può, salire a bordo
per farsi esibire il manifesto di carico. Per le navi superiori
alle 200 tonnellate la vigilanza è esercitata sui
movimenti delle navi medesime, in caso di imbarco, sbarco
o trasbordo dove non vi siano uffici doganali vi è
la facoltà di salire a bordo e di scortare le navi
alla più vicina dogana.
Nei luoghi dove non vi sono uffici doganali è vietato
ai capitani delle navi, salvo il permesso della dogana o
caso di forza maggiore di :
- rasentare il lido, gettare l’ancora, stare alla
cappa;
- mettersi in comunicazione con la terra in modo che sia
agevole lo sbarco o l’imbarco di merci o approdare.
Obbligo di approdo solo nei luoghi all’uopo destinati.
L’ inosservanza integra il reato di contrabbando nel
movimento marittimo delle merci.
Entro la zona di vigilanza doganale marittima le navi dirette
ad un porto della Stato devono essere munite di manifesto
di carico aventi i seguenti requisiti – nome e bandiera
della nave – stazza netta – numero degli uomini
dell’equipaggio – generalità del capitano
– provenienza e approdi fatti –specie del carico
e quantità – numero, qualità e peso
dei colli.
Per le navi provenienti da porti esteri nei
quali non si rilascia il manifesto di partenza può
essere prescritto mediante decreto del presidente della
repubblica, che il capitano sia munito di un manifesto di
carico vidimato dall’autorità consolare italiana.
Quando la nave è ammessa a libera pratica, (ovvero
la documentazione sanitaria e del personale imbarcato risulta
essere in regola) il manifesto deve essere consegnato entro
24 ore dall’approdo.
Come si può notare la Guardia di Finanza
svolge tutte le attività atte al controllo delle
merci importate.
A parer mio si dovrebbe:
1. eseguire i controlli delle merci a tappeto e non a campione
(più personale);
2. destinare al controllo personale specializzato e in presenza
di personale sanitario;
3. disciplinare la materia delle importazioni di materia
vitale per l’economia nazionale;
4. prevedere maggiori azioni di vigilanza ad operazioni
di controllo e ad operazioni repressive;
5. provvedere ai controlli incrociati sulla sorta dei beni
importati, acquistati e venduti;
6. disciplinare la concessione delle licenze di vendita
al pubblico (es. dopo aver acquisito la cittadinanza italiana
ed avere un certo capitale, disciplinando lo stesso facendo
attenzione all’esportazione all’estero)
7. maggior controllo anagrafico dei cittadini provenienti
dalla Cina e residenti in Italia;
8. incentivare le assegnazioni sui capitoli di bilancio
(navale) del carburante e dei fuori sede del personale imbarcato.
(gran parte delle imbarcazioni non possono uscire in mare
per mancanza di carburante);
9. coordinare il servizio aereo con le unità navali
(aereo perlustrazione) (navale repressione) (terra controllo);